L’assicurando reticente perde il diritto di essere indennizzato

L’assicurando reticente perde il diritto di essere indennizzato
11 Luglio 2016: L’assicurando reticente perde il diritto di essere indennizzato 11 Luglio 2016

Con la sentenza n. 1913/2015 il Tribunale di Treviso si è occupato (tra l’altro) del “dovere di verità” prescritto all’assicurando dall’art. 1892 c.c., secondo il quale “le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave”. L’inosservanza di tale obbligo, per pacifica giurisprudenza, può essere opposto dall’assicuratore all’assicurato che domandi la sua condanna al pagamento dell’indennizzo anche in via di eccezione. Nel caso deciso dal Giudice trevigiano un commercialista, in occasione della stipula di una polizza “r.c. professionale”, aveva omesso di dichiarare di essere a conoscenza di una situazione che aveva dato luogo all’azione risarcitoria per la quale il suo cliente l’aveva poi convenuto in giudizio avanti al Tribunale. Per conto di quel cliente egli aveva curato il licenziamento disciplinare di un dipendente, con modalità rivelatesi irregolari, sì da consentire a quest’ultimo di impugnarlo e da indurre il datore di lavoro, consigliato da un avvocato suggeritogli dal medesimo commercialista, di transigere la controversia con un esborso di denaro, per il quale questi chiedeva di essere risarcito dal professionista. L’assicuratore, chiamato in causa da quest’ultimo, gli opponeva, tuttavia, il fatto che, alla data in cui era stato stipulato il contratto assicurativo, il professionista era già a conoscenza delle contestazioni sollevate dal lavoratore in merito all’irregolarità della procedura di licenziamento e della richiesta di conciliazione da questi formulata alla Direzione provinciale del lavoro, circostanze che tuttavia non gli aveva dichiarato. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti tutte e tre le condizioni previste dalla norma per la perdita del diritto all’indennizzo, e cioè la reticenza dell’assicurando, la sua colpa grave e il fatto che la circostanza sottaciuta, se palesatagli, avrebbe indotto l’assicuratore a non concludere il contratto o a stipularlo a condizioni diverse. Di qui il rigetto della domanda dell’assicurato. E’ degna di nota una sorta di ritrosia del Giudice di merito nel riconoscere gli estremi del dolo (in virtù della quale si è preferito connotare lo stato psicologico dell’assicurando quale “colpa grave”), indicativa dello stigma penalistico che tale nozione porta con sé e del quale il giuscivilista sembra a volte incapace di liberarsi. In realtà, la giurisprudenza di legittimità ha ben chiarito come, relativamente al disposto dell’art. 1892 c.c., “non è necessario, al fine di integrare l'elemento soggettivo del dolo, che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente” (Cass. civ. nn. 12086/2015, 29894/2008, 3165/2003…), ciò che indubbiamente si era verificato nel caso deciso dal Giudice trevigiano.

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